Lo psicopatico e il narcisista maligno-misure di protezione legale in famiglia

Lo psicopatico, il narcisista maligno o patologico, in generale il soggetto disturbato, violento e distruttivo, per l’innata esigenza di dominare e distruggere anche le persone di famiglia o con le quali hanno avuto dei figli,commette assai frequentemente reati ed illeciti dai quali

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Il cuore sanguinante rende invincibili.

Stia attento il carnefice

perché troverà la sua vittima ad attenderlo

M.M.

Lo psicopatico, il narcisista maligno o patologico, in generale il soggetto disturbato, violento e distruttivo, per l’innata esigenza di dominare e  distruggere anche le persone di famiglia o con le quali hanno avuto dei figli,commette assai frequentemente reati ed illeciti dai quali ci si vede costretti a difendere se stessi e, qualora vi fossero, i propri figli.

Quante possibilità hai dato al soggetto che hai accanto? Quante volte le tue speranze sono state tradite e la violenza psicologica è, anzi , aumentata? Se sei stata ripetutamente tradita, lasciata pressoché  sola in gravidanza, se le svalutazioni ed i silenzi hanno costituito gran parte della relazione, se si è sottratto ad ogni responsabilità verso la sofferenza che ti procurava, verso gli impegni assunti, qualora tu rimanga a disposizione per i figli, stai sbagliando. Cosa, infatti, ti fa credere che saprà assumersi la più grande delle responsabilità nella vita di un essere umano, cioè quella di essere genitore? Se lo psicopatico o narcisista maligno ha abusato di te, abuserà, almeno psicologicamente, anche dei tuoi figli, che vanno protetti. Lo psicopatico ed il narcisista maligno hanno rapporti fondati solo sul possesso ed il controllo, la manipolazione e la rabbia, il ricatto ( “se non fai ciò che dico ti abbandono e smetto di “amarti”) e stai pur certa che queste modalità verranno poste in essere anche verso i figli.

Di recente configurazione, il concetto di mobbing, utilizzato nel diritto del lavoro, e’ stato trasposto all’ambito familiare. Per mobbing familiare si deve intendere la concomitanza di una serie di comportamenti (alcuni dei quali potrebbero avere autonoma rilevanza penale) che vengono ripetuti costantemente in danno del partner. Tali comportamenti si concretizzano una serie di vere e proprie vessazioni, soprattutto di tipo psicologico, che portano il soggetto destinatario a subire una svalutazione della propria personalità, ad annullare la propria autostima al punto di venirsi a trovare in una posizione di totale sottomissione davanti al mobber (il partner che pone in essere tali comportamenti). Così, ad esempio, dai semplici apprezzamenti negativi sulle capacità di gestione del menage familiare, si passa alla costante denigrazione dell’aspetto fisico, delle capacità del coniuge, alla sistematica demolizione dell’integrità della personalità mediante l’insulto, il rifiuto di ogni apprezzamento e via dicendo. Oltre la descrizione delle condotte, per definire la sussistenza di una ipotesi di mobbing familiare o mobbing coniugale, è necessario che tali condotte si ripetano nel tempo e che l’effetto psicologico vada oltre quello che, ad esempio, può essere attribuito ad un semplice litigio.

Quale è’ il disegno del mobber? La distruzione del partner,qual’è il disegno dello psicopatico e del narcisista maligno?La stessa, ossia la distruzione del partner.

Quello che caratterizza infatti il mobbing familiare (o mobbing coniugale) é un vero e proprio disegno posto in essere al fine di operare una vera e propria distruzione della personalità del partner che (quasi in preda alla c.d. Sindrome di Stoccolma) cade in uno stato di depressione indotta dal mobber (dai suoi comportamenti), nella quale la perdita completa dell’autostima e l’annullamento della personalità sono, spesso, lo strumento per indurre l’allontanamento della vittima. In pratica, ciò corrisponde alla fase della svalutazione che compone il ciclo delle relazioni malate di psicopatici e narcisisti patologici. Raramente tali condotte assumono la configurazione di maltrattamenti fisici ma ciò non è da escludere, considerata la scarsa tendenza a portare all’attenzione dell’autorità tali episodi: la vittima cade in uno stato paragonabile a quello delle vittime di violenza, spesso restie per paura o vergogna (che in questo caso sono direttamente indotte dalle azioni del mobber- disturbato) a denunciare quanto subito.

Può essere utile riferimento la sentenza del T.A.R. Campania (Napoli Sez. II n. 2036 del 20 aprile 2009) – nella prospettiva di mutuare elementi dal diritto del lavoro – che afferma come: “il mobbing presuppone dunque i seguenti elementi: a) la pluralità dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio (illecite o anche lecite, se isolatamente considerate), sistematicamente e durevolmente dirette contro il dipendente; b) l’evento dannoso; c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno; d) la prova dell’elemento soggettivo”. Mentre, sotto il profilo della sussistenza dell’ipotesi di mobbing familiare o mobbing coniugale , nell’ambito di un giudizio relativo alla separazione dei coniugi (in questo caso ai fini dell’addebitabilità), la Corte di Appello di Torino (nel 2000) venne, per la prima volta, a configurare la fattispecie indicando la rilevanza di un “comportamento, in pubblico, del coniuge offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’altro coniuge, sia in violazione delle regole di riservatezza, e sia, soprattutto, in riferimento ai doveri di fedeltà, correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio, condotta ancor più grave se accompagnata dalle insistenti pressioni (“mobbing”) con cui il coniuge stesso invita reiteratamente l’altro ad andarsene di casa”. La figura del mobbing familiare ha trovato spazio in una sentenza della Corte d’Appello di Torino del 21 febbraio 2000 con la quale i giudici di secondo grado hanno sdoganato il fenomeno dall’ambito del diritto del lavoro perchè trovasse ingresso nel diritto di famiglia.. Ancora, più recentemente, il Tribunale di Napoli (27 settembre 2007) ha affermato come: “la continua denigrazione di un coniuge da parte dell’altro, integrando il c.d. “mobbing”, può comportare l’addebito della separazione al coniuge responsabile di tali abusi” . L’art. 143 c.c., infatti, enuncia in maniera lapidaria, la parità degli coniugi, rafforzando il dettato costituzionale in tema. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’143 c.c. (coabitazione, collaborazione all’indirizzo familiare, fedeltà e assistenza morale e materiale) può infatti, determinare il ricorso per separazione e giustificare l’addebito al coniuge inadempiente. In particolare, si può individuare nel mobbing quel fenomeno che porta l’un coniuge ad attuare comportamenti o molestie psico – fisiche che comportano la perdita di autostima da parte dell’altro, fino a distruggerne la personalità. A proposito del mobbing familiare, però, è preliminarmente necessario fare una distinzione:

Il mobbing coniugale, consiste in un attacco, continuo e intenzionale, nei confronti del proprio coniuge per metterne in discussione il proprio ruolo, estrometterlo dalle decisioni o per indurlo a decisioni cui invece è contrario.

Segnali tipici sono:

esternazione reiterata di giudizi offensivi e atteggiamenti irriguardosi nei confronti del proprio coniuge;

atteggiamenti di disistima e di critica aperti e teatrali

rifiuto di collaborare alla realizzazione dell’indirizzo familiare concordato;

tentativi di sminuire il ruolo in famiglia;

pressioni per lasciare la casa coniugale;

continue imposizioni della propria volontà in relazione a scelte che si rendano necessarie nel corso della convivenza coniugale;

azioni volte a sottrarre beni comuni alla coppia;

mancato supporto alla vittima nel rapporto con gli altri familiari;

coinvolgimento continuo di terzi nelle liti familiari.

Il mobbing familiare, che può essere attuato all’interno della coppia genitoriale in seguito alla separazione o al divorzio.

Segnali possono essere costituiti da:

sabotaggi delle frequentazioni con il figlio;

emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori;

minacce;

campagne di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale;

sminuire il ruolo genitoriale agli occhi del figlio.

I comportamenti dello S. (il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “ il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita” ; si legge ancora nella sentenza che “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni – fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing – con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”; ritenuto che tali condotte sono “violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall’art. 3 Cost. che trova, nell’art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione”; conclude nel senso che al marito” deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà ”. (App. Torino, 21 febbraio 2000).

Circoscrivere l’ambito del mobbing familiare a motivo di addebitabilità della separazione può, però, essere un modo troppo semplicistico di considerare il fenomeno, nasce quindi la necessità di scegliere fra strumenti che il diritto fornisce, fra quelli che meglio si attagliano alla necessità di tutela del mobbizzato. In particolare, troverà applicazione alla fattispecie sicuramente il risarcimento del danno ex art. 2043. la tutela aquiliana è quella che meglio si adatta alla tutela della fattispecie in esame, in quanto i comportamenti mobbizzanti posti in essere dal coniuge, non rientrano fra quelli previsti dagli artt. 143 e 145 c.c., ma sono “ingiusti” in quanto l’illiceità della condotta del partner lede la personalità, l’autostima del coniuge.

Qualora l’illecito rientri nella fattispecie di reato di cui all’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) o art 572 c.p. (delitto di maltrattamenti in famiglia), la risposta sanzionatoria penale sarà fornita anche dai nuovi strumenti di tutela previsti dal legislatore con la l. n. 54/2001 in tema di tutela contro i soprusi nell’ambito della famiglia.

Spesso e volentieri in passato, si è fatto rientrare il fenomeno del mobbing familiare nell’ambito della categoria del danno esistenziale, la cui autonomia oggi è stata ampiamente sconfessata dalla giurisprudenza. Per quanto, comunque, le due figure non coincidano perfettamente, soprattutto se si intende tenere presente il fenomeno del mobbing classicamente inteso, è possibile che i comportamenti attuati dal mobber possano così essere sanzionati con lo strumento del risarcimento ex art. 2043 c.c. Il procedimento penale a carico del genitore per condotta violenta nei confronti del figlio e della moglie, anche se ancora pendente, costituisce indizio per escludere l’affidamento .

Indipendentemente dall’esito del giudizio penale pendente, il Tribunale ha ritenuto di disporre un affidamento esclusivo alla madre, adottando un atteggiamento prudenziale. La decisione è giustificata anche dalla presenza di un profondo rancore che caratterizza il rapporto di coppia, non di mera conflittualità, normale nella fase separativa. L’uomo aveva dedotto che la separazione, con suo conseguente tracollo psicologico, era stata causata dalla moglie di cui aveva scoperto l’infedeltà coniugale.

Si ritiene, in ogni caso, che la semplice conflittualità non sia di per se ostativa all’affido condiviso ma lo diventa quando il figlio sia perennemente spettatore di conflitti estenuanti tra i genitori e a causa di ciò sia esposto a rischio di sofferenza psichica grave o a problematiche comportamentali. Inoltre è rilevante l’inidoneità alla condivisione dell’esercizio della responsabilità genitoriale quando conduce ad un pregiudizio per il minore (Cass. Civ. n. 16593/2008, n. 21591/2012 e n. 12976/2012).

In sostanza, si preferisce l’affidamento esclusivo quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore.

Si riportano,infine, le norme più significative in materia di abuso familiare .

– Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Chiunque… omissis …maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].
Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

 Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente” (art.342 bis c.c.).

Alla base dei provvedimenti ex art. 342 ter, c.c. vi sono due distinte circostanze:

· la convivenza;

· una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica.

La “convivenza”. L’applicazione delle misure di protezione presuppone che la vittima ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento vivano all’interno della medesima casa, in quanto l’art. 5 della L. 154/2001 fa esclusivo riferimento al nucleo costituito dai familiari conviventi (. Tribunale di Rieti, sentenza 6/03/2006 ; Tribunale di Napoli, sentenza 1/02/2002; Tribunale di Napoli, sentenza 18/12/2002, ) Tale considerazione muove dal fatto che gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico

Il requisito della convivenza (inteso come “perdurante coabitazione”( Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005), sussiste anche quando vi sia stato l’allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell’abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi ( Tribunale di Padova, decreto 31/05/2006).

La “condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica”. Il presupposto per la concessione dell’ordine di protezione non è rappresentato, in sé, dalla condotta del convivente nei cui confronti si richiedono le misure di protezione, bensì dall’esistenza di un pregiudizio grave all’integrità fisica, “morale” o alla “libertà personale” (come violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti: così Tribunale di Bari, sentenza 7/12/2001, op. cit.. Si vedano anche Tribunale di Genova, decreto 7/01/2003, in Famiglia e Diritto, 2004, 387; Tribunale di Desio, sentenza 29/10/2003, op. cit.) patito dal familiare convivente, imputabile (questo sì) in termini causali alla condotta dell’altro (Cfr., tra le altre, Tribunale di Bari, sentenza 28/07/2004, op. cit.; Tribunale di Barletta, decreto 1/04/2008, op. cit.; Tribunale di Reggio Emilia, decreto 10/05/2007, op. cit.; Tribunale di Bologna, decreto 25/05/2007, in Fam. Pers. Succ., 2007, 10, 841; Tribunale di Terni, sentenza 26/09/2003, op. cit.).

Ordine di protezione e violazione dei doveri coniugali

Il decreto protettivo ex art. 342 terc.c. Allo stesso modo, una misura protettiva non può essere concessa in presenza di una mera situazione di reciproca incomunicabilità ed intolleranza tra soggetti conviventi, di cui ciascuna delle parti imputa all’altra la responsabilità, almeno quando i litigi, ancorché aspri nei toni, non siano stati aggravati da violenze fisiche o minacce o non si siano tradotti in violazione della dignità dell’individuo di particolare entità (Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 28/07/2004, op. cit.).

Gli ordini di protezione richiedono l’istanza della vittima, che può essere proposta anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di propria residenza o domicilio, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Con il decreto di cui all’articolo 342 bis c.c., il giudice ordina al convivente reo della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare (Cfr. Tribunale di Catania, Sez. I, sentenza 22/05/2004, in Giur. Aetnea, 2005, 1, 4).

Quali provvedimenti accessori, (Cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 15/07/2002, op. cit.; Tribunale di Bari, sentenza 29/05/2003, op. cit.) il Giudice, ove occorra, può:

– prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d’origine, di altri prossimi congiunti o altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentarli per esigenze di lavoro);

– chiedere l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti;

– disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell’allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e stabilendo, se necessario, il versamento della somma all’avente diritto da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Il decreto stabilisce anche la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso, e che non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario

Lo psicopatico, il narcisista patologico,tuttavia, vogliono controllare e dirigere lo scarto della vittima e qualora ella si ribelli al carnefice abusante, spesso, è faatta oggetto di atti persecutori. Lo stalking tuttavia è un reato grave, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e si attua ogni volta che, a norma dell’art. 612 bis c.p. “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici o se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza. o di una persona con disabilità.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma.

Il copione è spesso il medesimo: lo stalker (spesso un ex-fidanzato o marito), comincia a perseguitare quello che per lui è un oggetto ossessivo di desiderio, insinuandosi (con telefonate, sms o altri mezzi) ripetutamente nella vita privata della vittima. A volte, si realizza una vera e propria escalation persecutoria (partendo da episodi piuttosto innocui per giungere a episodi pericolosi per la vittima) che fa sfociare lo stalking in atti di violenza e, addirittura, se pur non frequentemente, in brutali omicidi .Tale assunto è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (C. pen., Sez. III, 7.3.2014, n. 23485) e di merito (T. Mantova, 18.8.2009; T. Milano, 17.4.2009; T. Firenze, 22.10.2012). Il delitto non è, pertanto, configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia (C. pen., Sez. V, 24.9.2014, n. 48391), mentre è irrilevante il fatto che, all’interno del periodo di vessazione, la persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il marito persecutore (C., Sez. V, 16.9.2014, n. 5313; C. pen., Sez. V, 17.6.2014, n. 41040). La condotta va, inoltre, valutata nella sua articolazione complessiva, tant’è che condotte in sé non punibili autonomamente potrebbero invece presentarsi rilevanti ai fini dell’integrazione del reato (C. pen., Sez. V, 23.4.2014, n. 37448).Per minaccia si intende la prospettazione ad altri di un male futuro ed ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente (C. pen., Sez. V, 12.5.2010, n. 21601).

Per molestia deve intendersi tutto ciò che viene ad alterare dolosamente, fastidiosamente e importunamente, in modo immediato o mediato, lo “stato psichico” di una persona (C. pen., Sez. V, 27.9.2007, n. 40748; C. pen., Sez. I, 24.3.2005, n. 19718).

È configurabile la condotta di atti persecutori tramite molestie, ad esempio, nel comportamento di chi reiteratamente telefoni alla persona offesa presso il luogo di lavoro trasmettendo messaggi dal contenuto ingiurioso e con riferimenti espliciti alla vita sessuale, così cagionando un grave e perdurante stato d’ansia (T. Milano, 5.9.2009), o nel comportamento di chi reiteratamente invii alla persona offesa “sms” e messaggi di posta elettronica o postali sui cosiddetti “social network”, nonché divulghi attraverso questi ultimi filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima (C. pen., Sez VI, 16.7.2010, n. 32404) o, ancora, nel comportamento di chi, con pedinamenti sistematici, appostamenti e con una serie continua di telefonate, offendendone il decoro e l’onore della persona offesa, inviando delle missive all’indirizzo della stessa, abbia ingenerato nella vittima un continuativo stato di preoccupazione ed una sensibile modificazione delle normali abitudini di vita (A. Milano, 27.9.2011). Integra il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. la reiterata redazione e ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare due coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della moglie come aperta a soggetti estranei (C. pen., Sez. V, 5.3-10.7.2015, n. 29826). in particolare, l’aggravamento di pena scatta «se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».Il delitto in analisi è punito, di regola, a querela della persona offesa. Vista la particolare natura del reato, e’ previsto il c.d. “microsistema di tutela integrata” e, in particolare, del provvedimento di ammonimento del questore. Detta norma attribuisce al questore il potere di ammonire oralmente il soggetto, prima della proposizione della querela, nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, «a tenere una condotta conforme alla legge». La vittima può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.

Per sottrarti alla violenza ed allo sfruttamento dello psicopatico o narcisista patologico devi recuperare la tua capacità di azione, di difesa, la tua autostima ed i tuoi confini.

Devi uscire  dal ruolo di vittima passiva di questo predatore e tornare ad essere la padrona delle tue scelte e della tua vita.

 

 

 

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2 pensieri riguardo “Lo psicopatico e il narcisista maligno-misure di protezione legale in famiglia”

  1. Argomento super, ma ci si può tutelare da una narcisista?io ho provato,ma l’avvocati mi ha detto che non si può fare nulla!!che tristezza!!!

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